Art. 1.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la parte generale del codice penale.
      2. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1 per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
      3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.
      4. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, procede altresì all'abrogazione esplicita di tutta la normativa incompatibile con il codice penale.
      5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi.